Sez. 1, Sentenza n. 2407 del 19/04/1982 (Rv. 420278 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCESSO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - SOPRAVVIVENZA DELL'AZIONE ALL'ESTINZIONE DEL PROCESSO EX ART. 310, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCESSO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - SOPRAVVIVENZA DELL'AZIONE ALL'ESTINZIONE DEL PROCESSO EX ART. 310, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, sebbene siano applicabili, oltre che le Disposizioni del primo libro del codice di procedura civile, anche principi e norme disciplinanti istituti generali del processo, quale l'Estinzione, di cui manchi in esso una specifica disciplina, non trova applicazione il principio sancito dall'art. 310, primo comma, cod. proc. civ., di sopravvivenza dell'Azione all'Estinzione del processo, poiché, essendo il termine per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie un termine di decadenza, l'Estinzione del processo tributario (nella specie per effetto della mancata presentazione dell'istanza per la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso, prescritta dall'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) comporta la definitività dell'atto impositivo impugnato, e preclude la proponibilità di un ulteriore ricorso contro lo stesso atto. (V 3637/80, mass n 407496; (Corte cost 144/77; (Corte cost 63/77).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)