Sez. 1, Sentenza n. 3890 del 03/04/1995 (Rv. 491601 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Socio di società di persone - Reddito di partecipazione - Omessa dichiarazione nella misura risultante dalla rettifica operata nei confronti della società - Pena pecuniaria per infedele dichiarazione - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE
Il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell'I.R.P.E.F. (o dell'I.R.P.E.G.), reddito proprio del contribuente (al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione) e non della società (art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e poi art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). Detto socio, pertanto, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario, nella misura risultante dalla rettifica operata dall'amministrazione finanziaria a carico della società, è tenuto, oltre al pagamento del supplemento d'imposta, alla pena pecuniaria per infedele dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, tenendo anche conto dell'applicabilità di questa sulla base della semplice volontarietà del comportamento sanzionato, indipendentemente dalla presenza di dolo o colpa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 587 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)