Sez. 5, Sentenza n. 3539 del 12/03/2002 (Rv. 552991 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Socio di società di persone - Reddito di partecipazione - Omessa dichiarazione nella misura risultante dalla rettifica operata nei confronti della società - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE
Il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di società di persone costituisce, ai fini dell'I.R.P.E.F., reddito proprio del contribuente (al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione), e non della società (art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e poi art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Detto socio, pertanto, in caso di avvenuta rettifica del reddito della società da parte dell'Amministrazione finanziaria, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario rettificato, è tenuto al pagamento, oltre che del supplemento di imposta, anche della sanzione pecuniaria prevista per i casi di infedele dichiarazione. Per l'applicazione di detta sanzione non è più sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma è richiesta la colpevolezza ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - applicabile anche agli illeciti anteriori all'entrata in vigore della riforma in materia di sanzioni tributarie introdotta dai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 18 dicembre 1997, in forza del combinato disposto degli artt. 3, comma terzo (principio del "favor rei"), 25, comma secondo (applicabilità del principio del "favor rei" ai processi in corso), e 29, comma primo, lett. a) (nella parte in cui abroga il principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie in materia tributaria), del citato decreto legislativo n. 472 del 1997 - e per l'individuazione della stessa è necessario valutare in concreto - sempre in ragione dei richiamati principi - quale, tra le due fattispecie dell'illecito di infedele o incompleta dichiarazione succedutesi nel tempo (previste dall'art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dal successivo art. 1 D.Lgs. n. 471 del 1997), comporti conseguenze sanzionatorie meno onerose per il contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)