Sez. 1, Sentenza n. 903 del 03/02/1999 (Rv. 522880 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Redditi di società di persone - Imputazione a ciascun socio pro quota ex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 - Effettiva percezione degli utili da parte del socio o sua partecipazione alla gestione sociale - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
A norma dell'art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla effettiva percezione di detti utili, o dalla partecipazione del socio alla gestione sociale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)