Sez. 1, Sentenza n. 2554 del 21/03/1997 (Rv. 503189 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Socio di società di persone - Reddito di partecipazione alla stessa - Reddito proprio del socio - Configurabilità - Conseguenze - Rettifica del reddito della società, da parte dell'Amministrazione finanziaria - Omessa dichiarazione della propria quota del reddito rettificato - Pena pecuniaria per infedele dichiarazione - Applicabilità - Presupposti - Colpa o dolo del contribuente - Necessità - Esclusione - Mera volontarietà del comportamento - Sufficienza - Onere della prova - Distribuzione - A carico del contribuente - Oggetto.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE
Il reddito di partecipazione agli utili societari, del socio di una società di persone costituisce, ai fini dell'I.R.P.E.F., reddito proprio del contribuente (al quale è imputato sulla base di una presunzione di effettiva percezione), e non della società. Detto socio, pertanto, in caso di avvenuta rettifica, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del reddito della società, ove non dichiari, per la parte di sua spettanza, il reddito societario rettificato, è tenuto, anche se non sia un amministratore della società, al pagamento, oltre che del supplemento di imposta, anche della pena pecuniaria prevista, dall'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per i casi di infedele dichiarazione. Ai fini dell'applicabilità di una tale sanzione, è sufficiente la semplice volontarietà del comportamento sanzionato, la prova della cui insussistenza dovrà essere fornita, sulla base di esimenti assolute che valgano ad escludere una tale volontarietà, dallo stesso contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)