Sez. 3, Sentenza n. 10572 del 09/05/2007 (Rv. 597797 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE | Spese sostenute dall'intimante - Onere a carico del medesimo - Applicabilità dell'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Natura di costo sostenuto per il recupero "ex lege" 231 del 2002 - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE
La sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, essendo applicabile, anche in questa ipotesi, il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. civ. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632 u.c. del codice di rito - che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Né la spesa sopportata per intimare il precetto divenuto inefficace può essere assimilata a un costo sostenuto per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza, ripetibile dal debitore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231 del 2002.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 632, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)