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Sez. 5, Sentenza n. 1125 del 20/01/2006 (Rv. 586656 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Estinzione della controversia ex art. 34 della legge n. 413 del 1991 - Condizioni - Versamento delle relative imposte - Necessità.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586656-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale ed ai fini della estinzione della controversia, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, è necessario non soltanto che sia stata presentata dichiarazione integrativa, ma anche che siano state "versate le relative imposte", in base alla regola generale dettata dall'art. 32, quarto comma, della medesima legge, in base al quale "le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonché degli interessi e delle soprattasse di cui all'art. 39, sesto comma".

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32 com. 4, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 34 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)