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Sez. 5, Sentenza n. 17154 del 27/08/2004 (Rv. 576297 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione della lite fiscale - Accertamento della maggiore imposta - Dichiarazione integrativa ex art. 32 della legge n. 413 del 1991 - Adempimenti del contribuente - Effetti - Versamento degli importi dovuti - Mancanza - Iscrizione a ruolo - Legittimità - Interessi e soprattasse - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576297-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale ed in ipotesi di controversia scaturita dall'accertamento di una maggiore imposta, la norma di cui all'art. 32, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - secondo il quale "le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonché degli interessi e delle soprattasse di cui all'art. 39, comma sesto - va interpretata nel senso che se un tale versamento non viene effettuato volontariamente ed alle scadenze previste dall'art. 39, secondo comma, oppure se è necessaria una liquidazione per effetto di un errore contenuto nella dichiarazione integrativa, l'Ufficio è abilitato ad iscrivere a ruolo le somme attraverso il meccanismo semplificato previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In tali casi, la dichiarazione non produce effetti se non sono versate le somme dovute, maggiorate degli interessi e delle soprattasse a causa del ritardo e della violazione della norma stessa, che impone di versare, a determinate scadenze, gli importi conoscibili ex ante perché determinabili in base alla legge.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)