Sez. 5, Sentenza n. 25103 del 26/11/2014 (Rv. 633388 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Omessa esibizione della dichiarazione integrativa alla commissione tributaria - Conseguenza - Preclusione dell'effetto estintivo del giudizio tributario - Sentenza di merito passata in giudicato - Iscrizione a ruolo in base all'originario accertamento - Legittimità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'effetto estintivo della lite conseguente all'avvio della definizione automatica, di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, non si produce qualora non sia stata esibita, nel giudizio d'impugnazione dell'avviso di accertamento, copia della dichiarazione integrativa presentata all'Ufficio erariale. Ne consegue che, a seguito del passaggio in giudicato della relativa decisione di merito, attesa la sua intangibilità , deve ritenersi legittima l'iscrizione a ruolo effettuata sulla base dell'originario accertamento.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)