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Sez. 3, Sentenza n. 1599 del 29/05/1973 (Rv. 364436 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - NOZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA AUTONOMA DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - LICEITA - FATTISPECIE IN TEMA DI DEPOSITO BANCARIO.*
Stato
decisa il 1973-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364436-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - NOZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA AUTONOMA DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - LICEITA - FATTISPECIE IN TEMA DI DEPOSITO BANCARIO.*

L'autorita del giudicato penale nel giudizio civile che abbia per oggetto gli stessi fatti riguarda soltanto i 'fatti materialì: cioe i meri accadimenti oggettivi, accertati nel giudizio penale e posti a base della pronunzia che lo conclude, e non la qualificazione giuridica di essi. Il giudice civile, quindi, non puo ritenere che i fatti si siano svolti in modo diverso da come risultano attraverso il giudicato penale; ma, ai fini del giudizio che gli compete, puo e deve qualificarli giuridicamente in modo autonomo, per trarne le appropriate implicazioni sul piano civilistico, senza che l'eventuale difformita della propria qualificazione rispetto a quella adottata in Sede penale comporti alcuna violazione dell'art 28 cod proc pen. (nella specie, un impiegato di una banca, mentre aveva registrato esattamente i versamenti nei libretti di deposito in possesso dei clienti, li aveva annotati per somme inferiori nelle schede della banca, appropriandosi delle differenze. Il giudice penale aveva ritenuto che i reati ascritti all'imputato erano stati consumati in danno dei clienti e non della banca. I giudici civili avevano, peraltro, ritenuto che la banca era tenuta a rimborsare ai clienti le somme sottratte dall'impiegato ex art 1835, secondo comma, cod civ. il SC ha aderito a tale impostazione, enunciando il principio in massima). (V 350/71, mass n 355139).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835, Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)