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Sez. 3, Sentenza n. 2607 del 22/04/1980 (Rv. 406356 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE - ESTENSIONE ALLA VALUTAZIONE DEL FATTO MEDESIMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406356-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE - ESTENSIONE ALLA VALUTAZIONE DEL FATTO MEDESIMO - ESCLUSIONE.*

L'autorita del giudicato penale nel giudizio civile, ai sensi dell'art 28 cod proc pen, riguarda esclusivamente la ricostruzione dei fatti materiali e non anche la valutazione degli stessi, che il giudice civile puo invece compiere ex novo, anche dissentendo da quella operatane in Sede penale. (Conf 226/78, mass n 389513; (Conf 715/75, mass n 374054; (Conf 1599/73, mass n 364436).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)