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Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 23/11/1967 (Rv. 330384 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA DELLA PARTE RESIDUA DEL TERMINE DOPO LA SENTENZA DI REVOCAZIONE - DALLA COMUNICAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330384-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORRENZA DELLA PARTE RESIDUA DEL TERMINE DOPO LA SENTENZA DI REVOCAZIONE - DALLA COMUNICAZIONE.*

Il termine per ricorrere in Cassazione, rimasto sospeso in seguito alla proposizione dell'istanza di revocazione, riprende a decorrere per la sua durata residua dalla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione e non dal passaggio in giudicato della sentenza stessa. (Conf. 788-64, 495-61, 3068, 2483, 1334-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)