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Sez. 1, Sentenza n. 3630 del 29/10/1975 (Rv. 377828 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377828-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'art 398, quarto comma, cod proc civ, disponendo che la proposizione della revocazione sospende il procedimento di Cassazione fino alla comunicazione della sentenza che sulla revocazione abbia pronunciato, non richiede che tale sentenza sia altresi passata in giudicato. (Conf 2814/67, mass n 330384; 788/64; 3068/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)