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Sez. 3, Sentenza n. 1376 del 03/11/1983 Ud. (dep. 15/02/1984) Rv. 162648 - 01

PROVA PENALE - PERIZIE - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI PER L'ESPLETAMENTO - GIUDIZIO DI FATTO - SINDACABILITÀ - LIMITE.*
Stato
decisa il 1983-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162648-01

PROVA PENALE - PERIZIE - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI PER L'ESPLETAMENTO - GIUDIZIO DI FATTO - SINDACABILITÀ - LIMITE.*

L'indagine sullo stato di mente dell'imputato può essere disposta nel dibattimento solo se resa necessaria da gravi e fondati indizi; il giudizio sulla sussistenza di indizi con tali requisiti spetta unicamente al giudice di merito e non è sindacabile in Sede di legittimità, qualora sia sorretto da congrua e logica motivazione. (Conf mass n 157602; (Conf mass n 153997; (Conf mass n 153329; (Conf mass n 151337; (Conf mass n 149509; (Conf mass n 148067).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)