Sez. 5, Sentenza n. 755 del 18/10/1983 Ud. (dep. 27/01/1984) Rv. 162374 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - NEL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ DI GRAVI E FONDATI INDIZI - ESTREMI - FATTISPECIE: PRESENZA DI MALATTIA MENTALE NEL GENTILIZIO DELL'IMPUTATO.*
PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - NEL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ DI GRAVI E FONDATI INDIZI - ESTREMI - FATTISPECIE: PRESENZA DI MALATTIA MENTALE NEL GENTILIZIO DELL'IMPUTATO.*
La perizia psichiatrica può essere disposta nel dibattimento, soltanto quando risultino sussistenti gravi e fondati indici che rendono necessaria un'indagine sullo stato di mente dell'imputato. L'esistenza di tali indici, deve risultare da fatti obiettivi emergenti dagli Atti, che dimostrino, in modo evidente, non già un deficit della personalità morale dell'imputato, bensì l'esistenza di un quadro morboso riferentesi ad alterazioni della sfera intellettiva o volitiva dell'imputato stesso, per cui rimanga preclusa al giudice la pronunzia senza un preventivo accertamento tecnico. (nella specie è stato escluso che la presenza di una malattia mentale nel "gentilizio" dell'imputato potesse di per sè giustificare l'esigenza di una perizia psichiatrica). (V mass n 157602; (V mass n 137864; (Conf mass n 154751; (Conf mass n 154001; (Conf mass n 153997; (Conf mass n 138984; (Conf mass n 150924, sulla fattispecie).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)