Sez. L, Sentenza n. 5762 del 03/11/1982 (Rv. 423497 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO - D'ORDINE - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO - D'ORDINE - NOZIONE.*
Anche nel campo del lavoro agricolo - alla stregua dei contratti postcorporativi del 1949 e del 1958 e dei relativi accordi provinciali integrativi nonché dell'art. 1, primo comma, del R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825 (Disposizioni relative al contratto d'impiego privato) - la qualifica impiegatizia è in ogni caso caratterizzata da un'attività di collaborazione con l'imprenditore, la quale, anche nel caso dell'impiegato d'ordine, implica, a differenza della qualifica di salariato, un certo grado, seppure minimo, di autonomia d'iniziativa e di discrezionalità. Consegue che la qualifica di impiegato d'ordine non spetta al dipendente che svolge mansioni meramente esecutive consistenti nella custodia dei fondi e dei prodotti nonché nella vigilanza sugli operai, senza, peraltro, alcun potere d'iniziativa disciplinare sui medesimi. (V 532/81, mass n 411013; (V 4904/79, mass n 401547; (V 1339/79, mass n 397603; (V 170/71, mass n 349555).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)