Sez. L, Sentenza n. 4904 del 22/09/1979 (Rv. 401547 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO - NOZIONE - FATTORE DI CAMPAGNA - SPETTANZA DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO - NOZIONE - FATTORE DI CAMPAGNA - SPETTANZA DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA - CONDIZIONI.*
Nel campo agricolo, sono impiegati d'ordine o ausiliari quei dipendenti che, nei limiti delle istruzioni ricevute senza autonomia ed apporto di iniziative, assolvono mansioni di natura intellettuale, anche limitate, modeste e di mera applicazione delle direttive del titolare dell'azienda e dei dirigenti o degli impiegati di concetto. Al fattore di campagna, pertanto, spetta la qualifica di impiegato, anziche quella di operaio, non solo quando sia fornito di poteri di iniziativa, di autonomia e di discrezionalita, ma anche quando, senza tali poteri, svolga mansioni di modesto livello intellettuale per l'attuazione, da parte degli altri lavoratori, delle istruzioni dell'imprenditore. (V 170/71, mass n 349555; (Conf 2476/71, mass n 353477; (Conf 808/69, mass n 339136).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2138, Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)