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Sez. L, Sentenza n. 4904 del 22/09/1979 (Rv. 401547 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO - NOZIONE - FATTORE DI CAMPAGNA - SPETTANZA DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401547-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO - NOZIONE - FATTORE DI CAMPAGNA - SPETTANZA DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA - CONDIZIONI.*

Nel campo agricolo, sono impiegati d'ordine o ausiliari quei dipendenti che, nei limiti delle istruzioni ricevute senza autonomia ed apporto di iniziative, assolvono mansioni di natura intellettuale, anche limitate, modeste e di mera applicazione delle direttive del titolare dell'azienda e dei dirigenti o degli impiegati di concetto. Al fattore di campagna, pertanto, spetta la qualifica di impiegato, anziche quella di operaio, non solo quando sia fornito di poteri di iniziativa, di autonomia e di discrezionalita, ma anche quando, senza tali poteri, svolga mansioni di modesto livello intellettuale per l'attuazione, da parte degli altri lavoratori, delle istruzioni dell'imprenditore. (V 170/71, mass n 349555; (Conf 2476/71, mass n 353477; (Conf 808/69, mass n 339136).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2138, Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)