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Sez. L, Sentenza n. 1339 del 03/03/1979 (Rv. 397603 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO - DI CONCETTO - D'ORDINE - NOZIONE RISPETTIVA - DIFFERENZE - AGENTI AGRICOLI - NATURA.*
Stato
decisa il 1979-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397603-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO - DI CONCETTO - D'ORDINE - NOZIONE RISPETTIVA - DIFFERENZE - AGENTI AGRICOLI - NATURA.*

Nel campo del lavoro agricolo, vanno considerati impiegati di concetto coloro che collaborano con il conduttore o chi per esso nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico amministrativo, ovvero in entrambi con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto di iniziativa nell'ambito delle facolta affidate, secondo le consuetudini locali. Sono, invece, considerati impiegati d'ordine coloro che, nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto di iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico amministrativo alle dirette dipendenze del conduttore della azienda agricola o di chi per lui ovvero anche del personale di concetto. Rientrano, pertanto, nella categoria degli impiegati di concetto gli agenti agricoli che, con riferimento alle direttive generali ricevute dall'imprenditore e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa tecnica, collaborano nella gestione dell'azienda agricola. (V 3560/72, mass n 361532; (V 2476/71, mass n 353477; (V 170/71, mass n 349555).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)