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Sez. 1, Sentenza n. 11288 del 08/10/1999 (Rv. 530536 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Attuazione del diritto di difesa - Contestazione delle informazioni acquisite d'ufficio, da terzi o dal PM - Necessità - Contestazione di fatti emergenti dalle produzioni dell'istante - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530536-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

Nella procedura per l'ammissione al concordato preventivo, per l'attuazione del diritto di difesa del debitore è necessario che questi sia sentito e che gli siano contestate le circostanze, eventualmente ostative all'ammissione, che siano state acquisite d'ufficio od emergano dagli elementi offerti dai creditori o dal pubblico ministero; tale necessità, che può dirsi soddisfatta ogni qual volta l'imprenditore è comunque stato posto in condizione di svolgere le opportune controdeduzioni, non ricorre in relazione agli elementi di fatto desumibili da documenti prodotti dallo stesso ricorrente e specificamente attinenti alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità (nella specie, si lamentava che il debitore non fosse stato ascoltato sulla valenza ostativa di decreti penali di condanna e la S.C. ha respinto il ricorso sulla base dell'esposto principio).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)