Sez. 1, Sentenza n. 7385 del 06/07/1993 (Rv. 483019 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore | Fase anteriore alla dichiarazione di fallimento - Diritto di difesa dell'imprenditore insolvente - Rispetto - Condizioni - Fattispecie.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore
L'esigenza di assicurare il diritto di difesa dell'imprenditore insolvente nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi soddisfatta ogni qualvolta l'imprenditore sia comunque messo in grado di avere piena conoscenza della vicenda giudiziaria e di contraddire le ragioni poste a base della richiesta di fallimento (in forza di tale principio, la S.C. ha escluso che il socio di una società di fatto, nei cui confronti il fallimento era stato esteso senza che egli fosse convocato per l'audizione in camera di consiglio, non poteva considerarsi leso nell'esercizio del proprio diritto di difesa, avendo il medesimo presentato una "memoria" a sostegno delle proprie ragioni nella procedura fallimentare). (V. Sent. n. 142/70 e 110/72 Corte Cost.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)