Sez. 2, Sentenza n. 42789 del 22/10/2003 Ud. (dep. 10/11/2003) Rv. 227312 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO | Reato di pericolo - Momento consumativo - Realizzazione del reato fine - Responsabilità dell'autore della violenza e minaccia.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO
Il delitto previsto dall'art. 611 cod.pen (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) è un reato di pericolo che si consuma nel momento stesso dell'uso della violenza e della minaccia, indipendentemente dal reato fine; comunque, secondo gli ordinari principi in tema di concorso di persone nel reato, l'autore della violenza o della minaccia risponde del reato eventualmente commesso dal soggetto coartato, a prescindere dalla punibilità di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)