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Sez. L, Sentenza n. 4666 del 22/05/1987 (Rv. 453321 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE NON PRECEDUTA DA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - EQUIVALENZA A QUEST'ULTIMA OPERAZIONE - CONSEGUENZE - TERMINE PER LA RINNOVAZIONE IN ORDINE AL RICORSO NON DEPOSITATO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453321-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE NON PRECEDUTA DA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - EQUIVALENZA A QUEST'ULTIMA OPERAZIONE - CONSEGUENZE - TERMINE PER LA RINNOVAZIONE IN ORDINE AL RICORSO NON DEPOSITATO - DECORRENZA.*

Quando la sentenza non è stata notificata, la notificazione del ricorso per Cassazione equivale (per il ricorrente) a notificazione di essa con la conseguenza che, ove il ricorso non sia stato depositato, il termine di sessanta giorni entro il quale ne è consentita la rinnovazione, decorre dalla data di notifica della prima impugnazione. (V 3713/85, mass n 441292).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)