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Sez. 3, Sentenza n. 3713 del 20/06/1985 (Rv. 441292 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - TERMINI - DECORRENZA - RIPROPOSIZIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - TERMINE BREVE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA DALLA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DA RINNOVARE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441292-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - TERMINI - DECORRENZA - RIPROPOSIZIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - TERMINE BREVE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA DALLA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DA RINNOVARE - NECESSITÀ.*

La riproposizione del ricorso inammissibile od improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta pronuncia giudiziale di inammissibilità od improcedibilità, è soggetta, in difetto di notificazione della sentenza, al termine breve decorrente dalla data della notificazione dell'impugnazione da rinnovare, atteso che tale notificazione deve ritenersi equipollente, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dello impugnante, alla notificazione della sentenza medesima. (Conf 3111/82, mass n 421045).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)