Sez. L, Sentenza n. 5305 del 29/10/1985 (Rv. 442566 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CARATTERE DELL'OMNICOMPRENSIVITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA LEGGE O ALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE COLLETTIVA O INDIVIDUALE - NECESSITÀ - CARATTERE RETRIBUTIVO DI UN EMOLUMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA NATURA DELL'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI MALATTIA EX CCNL PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CARATTERE DELL'OMNICOMPRENSIVITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA LEGGE O ALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE COLLETTIVA O INDIVIDUALE - NECESSITÀ - CARATTERE RETRIBUTIVO DI UN EMOLUMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA NATURA DELL'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI MALATTIA EX CCNL PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA.*
La nozione di retribuzione non è connotata necessariamente dal carattere dell'omnicomprensività, ma per stabilire la sua effettiva portata occorre far riferimento a quanto previsto di volta in volta dalla legge o dall'autonomia contrattuale collettiva ovvero, in difetto, individuale. In tale ultima ipotesi è demandato alla valutazione del giudice del merito - insindacabile in Sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata - l'accertamento del carattere retributivo, o meno, di uno specifico emolumento previsto dalle parti nel contratto, collettivo od individuale, di lavoro. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto la natura retributiva della integrazione del trattamento di malattia contemplato dall'art. 19 del CCNL 1 maggio 1976 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata). (Conf 3251/85, mass n 440917; (Conf 6041/84, mass n 440841; (Conf 1069/84, mass n 433228).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)