Sez. 6 - 1, Sentenza n. 12161 del 16/07/2012 (Rv. 623351 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ritardi dovuti a richieste di rinvio di una parte - Conseguenze - Detrazione dalla durata complessiva del processo - Parte che ha fatto la relativa istanza - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo, correttamente il giudice dell'equa riparazione tiene conto del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, in detrazione dalla durata complessiva del processo, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento, ben potendo la parte, che nel giudizio di merito si senta danneggiata dal prolungamento del processo, opporsi al rinvio richiesto da altri soggetti in causa, sicché, se abbia, anche implicitamente, acconsentito al rinvio richiesto dal controparte, non può poi dolersene, pretendendo di ascrivere il ritardo che ne è conseguito al mancato esercizio dei poteri di conduzione del processo da parte del giudice istruttore e, quindi, valutarlo in termini di irragionevolezza.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)