Sez. 3, Sentenza n. 81 del 15/01/1970 (Rv. 344759 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - MANCATO ESPERIMENTO DI AZIONE GIUDIZIARIA - FATTO COLPOSO - INSUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - MANCATO ESPERIMENTO DI AZIONE GIUDIZIARIA - FATTO COLPOSO - INSUSSISTENZA.*
L'esperimento di un'Azione giudiziaria esula dai limiti dell'Onere dell'ordinaria diligenza posto dall'art 1227 cod civ, a carico del creditore, in quanto esso, sia per il tempo sia - quando manchino gli estremi del gratuito patrocinio - per i mezzi che necessariamente richiede, costituisce un'attivita che non puo non essere ritenuta particolarmente gravosa e cio anche a prescindere dal rischio della soccombenza. (nella specie, il proprietario di un edificio sottoposto ad un sequestro conservativo, poi revocato, aveva richiesto ai sequestranti il risarcimento dei danni subiti per aver dovuto vendere l'immobile ad un prezzo inferiore a quello previsto nel contratto preliminare, perche decurtato della somma nei cui limiti era stato concesso il sequestro. I giudici di merito avevano escluso dal risarcimento la differenza ricavata in meno sul prezzo previsto, in quanto questa perdita sarebbe imputabile soltanto al sequestrato, che, previo deposito della suddetta somma a garanzia degli acquirenti, avrebbe potuto chiedere l'esecuzione coattiva del contratto preliminare, ai sensi dell'art 2932 cod civ. la SC ha cassato questa decisione, enunziando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)