Sez. 3, Sentenza n. 2900 del 06/10/1972 (Rv. 360630 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONDIZIONI - OBBLIGO DI CORRETTEZZA DEL CREDITORE - ESTENSIONE - ESERCIZIO DI AZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONDIZIONI - OBBLIGO DI CORRETTEZZA DEL CREDITORE - ESTENSIONE - ESERCIZIO DI AZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
Il dovere di correttezza, imposto dall'art 1227 cod civ al creditore, di non aggravare con il fatto proprio le conseguenze dannose che gli derivano dallo inadempimento o dal fatto illecito altrui, non implica l'Obbligo di iniziare un'Azione giudiziaria, in quanto il creditore non e tenuto ad un'attivita gravosa ed implicante un rischio, ancorche cio rientri nelle sue facolta. In ogni caso la norma citata non e applicabile, se non sussistono la condotta colposa del creditore ed il nesso di causalita tra tale condotta ed il prodursi del danno. (Conf 2690'70, mass n 349142; 81'70, mass n 344759).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)