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Sez. 3, Sentenza n. 3143 del 17/03/2000 (Rv. 534857 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Sentenza disciplinare di appello nei confronti del notaio - Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534857-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare notarile il sindacato di legittimità sulla motivazione della decisione della corte di appello non è previsto dall'art. 156 primo comma legge notarile - il quale circoscrive l'ambito del ricorso per cassazione ai casi di incompetenza, violazione o falsa applicazione di legge - e, tuttavia, esso è egualmente consentito, a norma dell'art. 111 Cost., nei soli casi, peraltro, di motivazione inesistente, apparente o perplessa.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 150, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)