Sez. 3, Sentenza n. 5084 del 06/06/1997 (Rv. 505003 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Sentenza disciplinare di appello nei confronti del notaio - Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
Poiché l'art. 156 legge 2 febbraio 1913 n. 89 prevede il ricorso in Cassazione avverso le sentenze disciplinari della Corte di Appello nei confronti del notaio soltanto per incompetenza e violazione - o falsa applicazione - di legge, il vizio di motivazione è deducibile nei limiti in cui costituisce violazione dell' art. 111 Costituzione - primo e secondo comma - (obbligo di motivazione e applicazione della legge, anche processuale), ossia se mancano, ovvero sono apparenti o contraddittorie, l'esposizione concisa dei motivi in fatto e delle ragioni giuridiche della decisione (artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) mentre è escluso il piu articolato vizio di motivazione, previsto dall'art. 360 n.5 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 150, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)