Sez. 3, Sentenza n. 10683 del 07/07/2003 (Rv. 564868 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Sentenza disciplinare di appello nei confronti dei notai - Ricorso per cassazione - Motivi - Vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
A norma dell'art. 156 della legge n. 89 del 1913, il ricorso per cassazione avverso le sentenze disciplinari della Corte d'Appello rese nei confronti del notaio sottoposto a procedimento disciplinare può essere proposto solo per incompetenza e violazione o falsa applicazione di legge, mentre il ricorso per vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti in cui costituisce violazione dell'art. 111 Cost., ovvero se la motivazione è del tutto mancante o apparente, mentre è escluso il ricorso per il più articolato vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)