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Sez. 3, Sentenza n. 11551 del 17/11/1998 (Rv. 520744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA | Avviso al difensore residente fuori Roma - Diritto a ricevere l'avviso con lettera raccomandata - Presupposto - Istanza del difensore formulata nel corpo del ricorso o del controricorso - Inidoneità - Conseguenze - Comunicazioni effettuate presso la cancelleria della S.C. - Validità.
Stato
decisa il 1998-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA

Il difensore non residente in Roma che intenda ricevere con lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ., l'avviso dell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di Cassazione, ha l'onere di formulare, presso la cancelleria della stessa Corte, una specifica istanza che, pur se contestuale al deposito del ricorso o del controricorso, risulti purtuttavia distinta rispetto ai detti atti, non essendo idonea, a tal fine, una richiesta di spedizione dell'avviso inserita nel corpo del ricorso o del controricorso (atti del cui contenuto la cancelleria della Corte non è tenuta a prendere conoscenza), con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, la comunicazione della fissazione dell'udienza è legittimamente eseguita (trattandosi di situazione equipollente a quella del ricorrente che non abbia eletto domicilio in Roma) presso la cancelleria della stessa Corte, ai sensi dell'art. 366, comma secondo cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 135, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)