Sez. 1, Sentenza n. 4325 del 27/07/1982 (Rv. 422295 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - CLAUSOLA DI POLIZZA DI DEVOLUZIONE A TERZI DELLO ACCERTAMENTO DEL DANNO E DELLE CIRCOSTANZE RILEVANTI SULLA GRAVITÀ DEL RISCHIO MA NON ANCHE DELLA DEFINIZIONE DI CONTROVERSIE CIRCA LE CONSEGUENZE SUL DIRITTO ALL'INDENNIZZO DI DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - CLAUSOLA PREVIDENTE UNA PERIZIA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'APPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 1892 E 1893 COD. CIV. - COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - CLAUSOLA DI POLIZZA DI DEVOLUZIONE A TERZI DELLO ACCERTAMENTO DEL DANNO E DELLE CIRCOSTANZE RILEVANTI SULLA GRAVITÀ DEL RISCHIO MA NON ANCHE DELLA DEFINIZIONE DI CONTROVERSIE CIRCA LE CONSEGUENZE SUL DIRITTO ALL'INDENNIZZO DI DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - CLAUSOLA PREVIDENTE UNA PERIZIA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'APPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 1892 E 1893 COD. CIV. - COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA.*
In tema di Assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolva a terzi, con effetto vincolante per le parti, l'accertamento del danno astrattamente risarcibile e delle circostanze rilevanti in ordine alla gravità del rischio assicurato, pure sotto il profilo del riscontro dell'esattezza delle indicazioni e dichiarazioni dell'assicurato, ma non anche la definizione di eventuali contestazioni fra le parti stesse circa le conseguenze sul diritto all'indennizzo di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, secondo la disciplina degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., configura una cosiddetta perizia contrattuale, la quale non interferisce sulla proponibilità davanti all'autorità giudiziaria delle controversie relative all'applicabilità delle citate norme sulla base dei dati forniti dai periti. (V 4073/79, mass nn 400570 e 400571).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)