Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 16/07/1985 (Rv. 441683 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE DI UN EVENTO AI FINI DELL'INDENNIZZO - AFFIDAMENTO AD UN TERZO DELL'INCARICO DI ESPRIMERE L'APPREZZAMENTO RELATIVO DA RITENERE VINCOLANTE - "PERIZIA CONTRATTUALE" - CONFIGURABILITÀ - INTERFERENZE SULL'AZIONE GIUDIZIARIE IN TEMA DI VALIDITÀ ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA ASSICURATIVE - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE DI UN EVENTO AI FINI DELL'INDENNIZZO - AFFIDAMENTO AD UN TERZO DELL'INCARICO DI ESPRIMERE L'APPREZZAMENTO RELATIVO DA RITENERE VINCOLANTE - "PERIZIA CONTRATTUALE" - CONFIGURABILITÀ - INTERFERENZE SULL'AZIONE GIUDIZIARIE IN TEMA DI VALIDITÀ ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA ASSICURATIVE - ESCLUSIONE.*
In tema di Assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante, ma escludano dai poteri di detto terzo, esplicitamente od implicitamente, la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura un'ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce sull'Azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni. (V 6162/82, mass n 423845; (V 4325/82, mass n 422295).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)