Sez. 1, Sentenza n. 6162 del 17/11/1982 (Rv. 423845 - 01)
ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSICURAZIONE.*
ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSICURAZIONE.*
Si ha perizia contrattuale quando le parti di un rapporto giuridico conferiscono ad una o più persone l'incarico di compiere un accertamento tecnico, come nel caso, frequente in materia assicurativa, in cui al terzo sia demandato l'accertamento di un danno e delle conseguenze di un evento, al quale sia collegata la prestazione dell'indennizzo a carico dell'assicuratore nella misura che risulterà accertata attraverso l'attività del perito. Consegue che - non implicando siffatto incarico poteri d'indagine circa l'applicabilità e l'interpretazione del contratto, nonché la sua validità ed efficacia, anche con riguardo al controllo degli adempimenti facenti carico alle parti - qualora il disaccordo tra queste ultime verta pure su alcuno di tali elementi, non vi è spazio per la perizia contrattuale e non vi è altra alternativa, nell'interpretazione di una clausola che preveda una soluzione del conflitto al di fuori della lite giudiziaria, che quella tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale. (V 4325/82, mass n 422295; (V 5544/81, mass n 416266; (V 4073/79, mass n 400570; (V 3348/79, mass n 399746).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)