Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 04/09/2003 (Rv. 566538 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Clausola di polizza di devoluzione a terzi dell'accertamento del danno, ma non anche della definizione di controversie circa le conseguenze sul diritto all'indennizzo di dichiarazioni false e reticenti - Perizia contrattuale - Controversia relativa all'applicabilità degli artt. 1892 e 1893 cod. civ. - Proponibilità - Influenza - Esclusione - Cd accordo conservativo - Analogia di funzione - Transazione - Configurabilità - Esclusione - Fissazione del quantum del danno complessivamente indennizzabile - Successiva determinazione dell'an e del quantum del diritto dell'assicurato - Impregiudicatezza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE
In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolva a terzi, con effetto vincolante per le parti, l'accertamento del danno astrattamente risarcibile, ma non anche la definizione di eventuali contestazioni fra le parti stesse circa le conseguenze, sul diritto all'indennizzo, di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti, secondo la disciplina degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., configura una cosiddetta perizia contrattuale, la quale non interferisce sulla proponibilità davanti all'autorità giudiziaria delle controversie relative all'applicabilità delle citate norme sulla base dei dati forniti dai periti. Allo stesso modo, quando, in virtù di espressa convenzione, le parti stabiliscono che si possa procedere al cd. accordo conservativo in ordine all'accertamento dell'entità del danno dell'assicurato, un siffatto accordo non realizza una transazione, ma ha solo la funzione di fissare, con effetti obbligatori tra le parti, un elemento di integrazione dell'eventuale transazione non ancora perfezionata, ovvero di determinare definitivamente il "quantum" del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura, sussista il diritto dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1349
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)