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Sez. 2, Sentenza n. 4622 del 29/03/2002 (Rv. 553388 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE | Pericolo di rovina o esistenza di gravi difetti di costruzione - "Dies a quo" del termine di decadenza - Dalla scoperta - Nozione - Relativo accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553388-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera(nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)