Sez. 2, Sentenza n. 1993 del 09/03/1999 (Rv. 523943 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO | Prescrizione annuale dell'azione - Decorrenza - Consapevolezza completa della gravità di esso o del pericolo di rovina - Necessità - Conseguenze - Idoneità della segnalazione ad integrare la denuncia - Apprezzamento di merito - Domanda giudiziale - Tempestività - Condizioni.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO
Spetta al giudice del merito stabilire se la segnalazione dell'acquirente al venditore - costruttore di difetti dell'opera è idonea ad integrare la denuncia di cui all'art. 1669 cod. civ., avuto riguardo alla necessità della conoscenza obbiettiva e completa della loro gravità o del pericolo di rovina e della derivazione causale dai vizi di costruzione, ai fini della decorrenza del termine annuale di prescrizione stabilito dal secondo comma di tale norma per l'esperimento dell'azione di responsabilità, e pertanto può esser tempestiva anche la denuncia contenuta nella domanda giudiziale, pur se ultrannale rispetto alla predetta segnalazione, se tale consapevolezza è acquisita nel corso del giudizio, in conseguenza dell'espletata C.T.U..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)