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Sez. 2, Sentenza n. 5311 del 29/05/1998 (Rv. 515919 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO | Termine - "Dies a quo" - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515919-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO

In tema di appalto, ai fini di una tempestiva contestazione del difetto di costruzione dell'opera ex art. 1669 cod. civ., il termine previsto "ex lege" per la relativa denuncia non può che decorrere dalla data del deposito della relazione del C.T.U. (anche se le indagini risultino eseguite in un diverso e coevo procedimento) tutte le volte in cui un'adeguata conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause (nonché della sua gravità) consegua indefettibilmente all'espletamento di indagini tecniche, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente la sola esistenza di iniziali manifestazioni di un fenomeno disgregativo della "res", in corso d'aggravamento, ma dotate, allo stato, di scarsa rilevanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)