Sez. 3, Sentenza n. 317 del 22/01/1990 (Rv. 464893 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
In tema di trasporto di cose, la presunzione di responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall'art. 1693 cod. civ., può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore, che, nell'ipotesi di furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione sia stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile. (V 2699/88, mass n 458385; (V 7116/87, mass n 455267; (V 6892/87, mass n 455089).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)