Sez. 1, Sentenza n. 6251 del 24/06/1998 (Rv. 516716 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Chiamata in giudizio di un terzo in primo grado "iussu iudicis" - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Mancata citazione del terzo in appello - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Necessità - Omissione - Nullità della sentenza - Esclusione - Cassazione con rinvio ad altro giudice per l'integrazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
La chiamata in causa "iussu iudicis" disposta nel giudizio di primo grado determina una situazione di litisconsorzio processuale e dà luogo alla formazione di una causa inscindibile che impone la necessità di evocare nel giudizio di impugnazione tutti i soggetti in esso convenuti, sicché, se a tanto non provvede l'appellante, all'omissione deve supplire, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., il giudice d'appello, il quale non può, con diverso apprezzamento della situazione processuale, eludere tale norma, essendo tenuto in ogni caso ad integrare il contraddittorio per il solo fatto che la parte chiamata in causa in primo grado non sia stata citata in quello di impugnazione; la mancata osservanza della suddetta disposizione da parte del giudice d'appello non comporta la nullità della sentenza, ma dà luogo a cassazione con rinvio, affinché il giudice di rinvio provveda all'applicazione della disciplina di cui all'art. 331 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)