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Sez. L, Sentenza n. 11032 del 10/08/2001 (Rv. 548957 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Domanda proposta da partecipante a pubblico concorso diretta all'assunzione in ruolo - Integrazione del contraddittorio "jussu judicis" disposta in primo grado - Impugnazione - Omessa citazione dei litisconsorti - Dovere del giudice di appello di ordinare l'integrazione del contraddittorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548957-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Con riferimento alla domanda proposta dal partecipante ad un pubblico concorso e diretta ad ottenere l'assunzione in ruolo, ove il giudice di primo grado abbia disposto "jussu judicis" l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati vincitori e in sede di impugnazione sia stato omessa la citazione in giudizio di questi ultimi, il giudice di appello deve disporre a sua volta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti vincitori, in applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., trattandosi di soggetti interessati alla decisione in causa inscindibile (litisconsorzio necessario sostanziale) e comunque parti nel giudizio di primo grado (litisconsorzio necessario processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)