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Sez. L, Sentenza n. 3139 del 21/05/1984 (Rv. 435186 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IMPIEGATI DELLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE - ADDETTI AI SERVIZI ESATTORIALI SVOLGENTI PRESSO TERZI MANSIONI STRETTAMENTE CONNESSE - DIRITTO DI ISCRIZIONE AL FONDO - SPETTANZA - CARATTERE ECCEZIONALE DI TALI MANSIONI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA DI IPOTESI DISCIPLINATA DAL C.C.N.L. DEL 1971.*
Stato
decisa il 1984-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435186-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IMPIEGATI DELLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE - ADDETTI AI SERVIZI ESATTORIALI SVOLGENTI PRESSO TERZI MANSIONI STRETTAMENTE CONNESSE - DIRITTO DI ISCRIZIONE AL FONDO - SPETTANZA - CARATTERE ECCEZIONALE DI TALI MANSIONI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA DI IPOTESI DISCIPLINATA DAL C.C.N.L. DEL 1971.*

A norma dell'art. 8 della legge n. 377 del 1958, contenente norme sul riordinamento del fondo di previdenza per impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, hanno diritto di essere iscritti al fondo di previdenza tutti gli addetti ai servizi esattoriali, ivi compresi coloro che svolgono presso terzi mansioni strettamente connesse a tali servizi, delle quali l'istituto di credito si avvale ai fini del raggiungimento dei propri scopi imprenditoriali di esattore. Tali mansioni non possono, per ciò solo, essere considerate eccezionali, in quanto il concetto di eccezionalità che esclude il diritto all'iscrizione deve ricavarsi non dalla norma ma dalla contrattazione collettiva, in forza del rinvio contenuto nell'art. 8, comma terzo, della legge citata. (in applicazione del principio di cui alla massima la S.C. ha ritenuto che la esclusione dalla iscrizione al fondo per i dipendenti distaccati presso gli uffici finanziari non potesse ricavarsi dai C.C.n.L. precedenti quello del 1971, mentre questo ultimo nella parte in cui prevedeva gli addetti agli uffici finanziari fra i non aventi diritto all'iscrizione non aveva portata interpretativa dei contratti precedenti). (V 3867/78, mass n 393440).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)