Sez. 1, Sentenza n. 7199 del 10/07/1990 (Rv. 468200 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - VIOLAZIONI TRIBUTARIE - EREDE DELL'AUTORE DELL'INFRAZIONE - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - VIOLAZIONI TRIBUTARIE - EREDE DELL'AUTORE DELL'INFRAZIONE - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di sanzioni amministrative per violazioni valutarie, la nuova normativa procedimentale risultante dal T.U. Approvato con d.P.R. 31 marzo 1988, il cui art. 32, richiama la disciplina degli artt. 18, 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è, per espressa disposizione dell'art. 43 dello stesso T.U., dotata di efficacia retroattiva, che ne comporta l'applicabilità in tutti i casi in cui il procedimento di accertamento non si sia già concluso, alla data del 5 novembre 1987, con provvedimento divenuto definitivo (per tale intendendosi quello divenuto inoppugnabile o per difetto di opposizione giudiziaria o per l'esaurimento del giudizio con questa introdotto). Peraltro, pur in assenza, nelle Disposizioni transitorie di detta nuova normativa, di un espresso rinvio all'art. 7 della legge n. 689 del 1981 e, più in generale, al principio della responsabilità personale recepito dall'art. 22 della medesima legge, l'uno e l'altro, per un necessario coordinamento con le norme procedimentali dotate della menzionata efficacia retroattiva, devono ritenersi operanti, quando tali ultime norme risultino immediatamente applicabili, con l'ulteriore conseguenza, in questo caso, che l'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria non può essere posta a carico dell'erede dell'autore dell'infrazione valutaria.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1987 num. 454 art. 32 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)