Sez. 1, Sentenza n. 1636 del 15/02/1995 (Rv. 490450 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE | Infrazioni valutarie - Art. 23, primo comma, D.P.R. n. 454 del 1987 - Carattere innovativo - Esclusione - Carattere esplicativo di un principio preesistente - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE
Il disposto dell'art. 23, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 (che ha dichiarato espressamente applicabile alle violazioni amministrative valutarie l'art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689) ha una portata non innovativa, ma esplicativa di un principio già vigente nell'ordinamento preesistente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)