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Sez. 1, Sentenza n. 1636 del 15/02/1995 (Rv. 490450 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE | Infrazioni valutarie - Art. 23, primo comma, D.P.R. n. 454 del 1987 - Carattere innovativo - Esclusione - Carattere esplicativo di un principio preesistente - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490450-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE

Il disposto dell'art. 23, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 (che ha dichiarato espressamente applicabile alle violazioni amministrative valutarie l'art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689) ha una portata non innovativa, ma esplicativa di un principio già vigente nell'ordinamento preesistente.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)