Sez. 1, Sentenza n. 9588 del 15/11/1994 (Rv. 488590 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Violazioni valutarie punite con pena pecuniaria - Sanzione - Obbligazione di pagamento - Eredi del trasgressore - Intrasmissibilità - Infrazioni valutarie commesse prima della entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 689 del 1981 - Relativo giudizio - Pendenza - Intrasmissibilità della obbligazione di pagamento della sanzione agli eredi del trasgressore - Regola - Applicabilità - Art. 23 primo comma del d.P.R. n. 454 del 1987 e art. 23 primo comma, del d.P.R. n. 148 del 1988 - Disciplina - Portata.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
L'art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il quale pone la regola della intrasmissibilità agli eredi del trasgressore della obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, è applicabile anche alle violazioni valutarie punite con pena pecuniaria, avendo queste natura di illecito amministrativo punitivo, e, nella ipotesi di giudizio pendente, anche alle infrazioni valutarie commesse prima della sua entrata in vigore, in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 40 della stessa legge. Pertanto il disposto dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1987 n. 454 (che ha dichiarato espressamente applicabile alle violazioni amministrative valutarie il succitato art. 7 della legge n. 689 del 1981) e l'analogo disposto dell'art. 23, primo comma, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, che dall'1 gennaio 1989 ha sostituito il citato d.P.R. n. 454 del 1987, abrogandolo espressamente, hanno portata non innovativa, ma esplicativa di un principio già vigente nell'ordinamento preesistente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 23, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)