diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10720 del 15/12/1994 (Rv. 489208 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Violazioni valutarie commesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981 - Art. 7 di tale legge - Eredi - Intrasmissibilità - Disposto ex art. 23, comma primo, del D.P.R. n. 454 del 1987 - Portata -.
Stato
decisa il 1994-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489208-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

Alle violazioni valutarie commesse prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689 (nella specie, la violazione risaliva al 1980) è applicabile l'art. 7 di tale legge - in base al quale l'obbligazione di pagare la somma dovuta non si trasmette agli eredi - atteso che all'epoca della commissione della violazione la trasmissibilità agli eredi non era esplicitamente prevista dalla normativa valutaria e che le disposizioni contenute nel capo 1 della legge citata (in cui è compreso l'art. 7) sono di applicazione immediata anche nei giudizi inerenti ad infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 40 della medesima legge, senza che possa distinguersi tra infrazioni depenalizzate e infrazioni sorta in origine come infrazioni amministrative. Pertanto, il disposto dell'art. 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1987 n. 454, che ha dichiarato espressamente applicabile alle violazioni amministrative valutarie l'art. 7 citato, ha una portata non innovativa, ma esplicativa di un principio già vigente.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 3, Legge 02/06/1939 num. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)