Sez. F, Sentenza n. 34782 del 04/08/2016 Ud. (dep. 10/08/2016) Rv. 267597 - 01
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1930) - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Fatti contravvenzionali integranti elementi di colpa - Reato colposo più grave - Applicabilità della preclusione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
COSA GIUDICATA (Cod. proc. pen. 1930) - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Il giudicato formatosi riguardo ad una contravvenzione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituente elemento di colpa specifica di un delitto colposo ad evento naturalistico, oggetto di un successivo procedimento, non preclude la procedibilità per tale delitto, trattandosi di reati concorrenti, non costituiti dal medesimo fatto storico. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'intervenuta emissione di un decreto penale di condanna, non opposto, relativo alla violazione della disciplina antinfortunistica, determinasse effetti preclusivi rispetto al delitto di lesioni colpose).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)