Sez. 4, Sentenza n. 15578 del 20/02/2006 Ud. (dep. 05/05/2006) Rv. 233959 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Medesimo fatto - Identificazione - Criteri - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema di divieto di un secondo giudizio, il fatto cui l'art. 649 cod. proc. pen. fa riferimento è il fatto storico, considerato da un punto di vista fattuale e giuridico, sul quale si è formato il giudicato e non il fatto come è stato giuridicamente configurato nel primo giudizio nei suoi elementi non essenziali: il medesimo fatto, invero, deve risultare tale nei sui elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità) considerati sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quella giuridica, e deve riguardare le medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone. (In attuazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza con la quale l'imputato - assolto dal reato di omicidio colposo perchè il fatto non costituisce reato - era stato poi condannato per i medesimi fatti, a seguito di nuovo esercizio dell'azione penale, in ragione di un diverso profilo di colpa ritenuto nel secondo procedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)