Sez. L, Sentenza n. 599 del 22/01/1994 (Rv. 485083 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Disciplina anteriore alla legge n. 223 del 1991 - Mera riduzione di attività o anche solo di personale - Rilevanza - Prestazione di lavoro straordinario da parte del personale rimasto in servizio o affidamento a terzi di operazioni già direttamente svolte dall'azienda - Influenza - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere
Nella disciplina vigente prima della legge 23 luglio 1991 n. 223, la fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione di personale non postula riduzioni o comunque modificazioni di strutture materiali dell'azienda, e può essere integrata dalla mera riduzione di attività o anche solo di personale, purché si tratti di ridimensionamento non transitorio; questo non è escluso, in linea generale, dalla prestazione di lavoro straordinario da parte del personale rimasto in servizio, né dall'affidamento a terzi di operazioni prima svolte direttamente in azienda.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)