Sez. L, Sentenza n. 7189 del 06/08/1996 (Rv. 498986 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Presupposti - Ridimensionamento dell'attività economica - Ipotesi configurabili - Trasformazione strutturale - Mera riduzione dell'attività incidente sull'elemento personale - Incidenza causale sul numero dei dipendenti - Necessità - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Fattispecie di ristrutturazione programmata ma non attuata per crisi concretizzatasi, successivamente ai licenziamenti, in cessazione dell'attività.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Con riferimento al quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991 n. 223, l'esercizio da parte dell'imprenditore del potere di procedere ad un licenziamento collettivo per riduzione di personale presuppone l'attuazione di un ridimensionamento dell'attività economica - consistente in una trasformazione strutturale dell'impresa (con soppressione di uffici, reparti, lavorazioni, e comunque di elementi materiali dell'organizzazione) oppure anche in un'effettiva e non temporanea riduzione dell'attività produttiva che incida sul solo elemento personale - tale da comportare, con rapporto di causa ad effetto, la diminuzione del numero complessivo dei dipendenti, e in giudizio grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di tali presupposti. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di merito di rigetto delle impugnative dei licenziamenti rilevando che lo stesso non aveva compiuto l'essenziale accertamento circa la nuova dimensione dell'impresa conseguente alle scelte effettivamente attuate dall'imprenditore al momento dei licenziamenti, e che al riguardo non poteva assumere sufficiente rilievo l'ammissione dell'azienda alla cassa integrazione e la relativa situazione di crisi aziendale, in difetto di effettiva esecuzione del previsto processo di ristrutturazione, in realtà non portato a compimento, a causa dell'aggravarsi della crisi aziendale, che aveva comportato la cessazione dell'attività produttiva solo successivamente all'intimazione dei licenziamenti).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)